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Rivoluzioni, Resistenza, Costituzione, Costituenti: intervista a Marco Fioravanti e Giuseppe Filippetta

Rivoluzioni, Resistenza, Costituzione, Costituenti: intervista a Marco Fioravanti e Giuseppe Filippetta

Milano, 31 agosto 1945 (data presunta), manifestazione per la richiesta di aumento dei salari, per il ribasso dei prezzi e per la Costituente.
Crediti: Archivio Istituto nazionale Ferruccio Parri, Fondo CLN Lombardia fotografico, serie 75.

Abstract

L’articolo ricostruisce il nesso storico e giuridico tra Resistenza italiana e nascita della Costituzione repubblicana, proponendo una lettura che supera la tradizionale distinzione tra lotta di liberazione e successivo processo costituente. Attraverso il dialogo tra Marco Fioravanti e Giuseppe Filippetta (intervistati da Enrico Acciai nel corso della Summer school dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri del 2025), la Resistenza viene interpretata non solo come esercizio del diritto di opposizione al nazifascismo, ma come autentica esperienza rivoluzionaria e costituente, capace di generare nuovi ordinamenti politici e giuridici nei territori liberati. In questa prospettiva, la Costituzione del 1948 non nasce esclusivamente nei lavori dell’Assemblea costituente, ma rappresenta la formalizzazione istituzionale di principi già sperimentati nella pratica resistenziale: libertà pluralista, eguaglianza, solidarietà, partecipazione e autogoverno. Il contributo affronta inoltre il tema dell’inattuazione costituzionale nel primo decennio repubblicano, evidenziando come rilevanti settori delle classi dirigenti abbiano ostacolato il programma trasformativo inscritto nella Carta, soprattutto sul piano economico e sociale. Ne emerge una riflessione di forte attualità civile: la Costituzione italiana non come documento del passato, ma come progetto ancora aperto di democrazia sostanziale e giustizia sociale.

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The article reconstructs the historical and legal relationship between the Italian Resistance and the birth of the Republican Constitution, offering an interpretation that goes beyond the traditional distinction between the liberation struggle and the subsequent constituent process. Through the dialogue between Marco Fioravanti and Giuseppe Filippetta, the Resistance is presented not only as an exercise of the right to oppose Nazifascism, but as a genuine revolutionary and constituent experience capable of generating new political and legal orders in liberated territories. From this perspective, the 1948 Constitution did not arise solely from the work of the Constituent Assembly, but represented the institutional formalization of principles already tested in the practices of the Resistance: pluralist freedom, equality, solidarity, participation, and self-government. The contribution also addresses the issue of the incomplete implementation of the Constitution during the first postwar republican decade, highlighting how significant sectors of the ruling classes hindered the transformative program embedded in the constitutional text, especially in the economic and social spheres. The result is a reflection of strong contemporary civic relevance: the Italian Constitution emerges not as a document of the past, but as an unfinished project of substantive democracy and social justice.

Vorrei aprire le nostre riflessioni con una prima domanda, rivolta a Marco Fioravanti, che può fungere da introduzione al tema di oggi. Vorrei chiedergli in che modo, nell’età contemporanea, esperienze di rottura rivoluzionaria — perché anche la Resistenza può essere interpretata in questi termini — si siano tradotte in processi costituzionali. Per il momento terrei sullo sfondo il caso italiano e il rapporto specifico tra Resistenza e Costituzione, che costituisce il nostro focus principale, per allargare invece lo sguardo alla storia contemporanea nel suo complesso. A partire dalla Rivoluzione francese, il nesso tra evento rivoluzionario e processo costituente si configura come uno degli elementi centrali della modernità politica. Tuttavia, la prospettiva storica ci mostra chiaramente che tale dinamica è tutt’altro che lineare. Una cosa è la rottura rivoluzionaria, un’altra è il processo costituzionale che ne consegue: la scrittura di una nuova Carta fondamentale, la definizione di quelle che, in termini più semplici, potremmo chiamare le “nuove regole del gioco”. Il passaggio dall’una all’altro è spesso attraversato da tensioni, conflitti, contraddizioni e ridefinizioni degli equilibri di potere. Partirei di qui, prima di andare al tema che ci riguarda più da vicino, il rapporto tra Resistenza e Costituzione nel caso italiano.

Fioravanti: La domanda che poni ci mantiene ancora, in parte, lontani dal tema specifico della Resistenza italiana e della Costituzione. Tuttavia, uno sguardo più ampio sulla modernità — intesa in senso largo, fino a comprendere la contemporaneità — può aiutarci a mettere meglio a fuoco il problema.

Molti anni fa mi colpì un libro di Timothy Tackett, studioso statunitense formatosi in Francia, intitolato Becoming a Revolution. L’edizione italiana, pubblicata da Carocci, porta il titolo — a mio avviso poco felice — In nome del popolo sovrano. Ma il titolo originale è molto più efficace: “Come si diventa rivoluzionari?”. È questa la domanda centrale.

Tackett ricostruisce le biografie di una dozzina di protagonisti della Rivoluzione francese prima del 1789 e ne mostra i percorsi inattesi. Un dato, tra gli altri, colpisce: molti di loro sono giuristi, magistrati di alto rango, uomini perfettamente integrati nel sistema giudiziario dell’Antico Regime. Nel giro di pochi mesi, alcuni di questi diventano rivoluzionari, talvolta giacobini radicali, contribuendo a forgiare il nuovo diritto e la nuova giustizia.

Come avviene una simile trasformazione? Certo, c’è una dimensione di contingenza — che non va né negata né assolutizzata — fatta di incontri, circostanze, episodi apparentemente banali. Ma vi è anche un retroterra culturale e intellettuale che rende possibile la svolta. Un esempio emblematico è quello di Antoine Barnave, spesso rivoluzionario dimenticato e avvocato “di grido” a Grenoble. Senza la Rivoluzione, probabilmente sarebbe rimasto un affermato professionista di provincia. Eppure, una delle “scintille” che lo spingono verso l’impegno rivoluzionario è un episodio banale. Nel 1789, quando già l’humus della Rivoluzione era presente (le letture, il movimento intellettuale…) si era formato, in chiesa, sua madre viene fatta alzare dalla prima fila per far posto a una nobildonna che, da bravo borghese, lui disprezza perché è senza una lira e vive di quel poco che gli rimane di rendita, di privilegi. Agli occhi di Barnave, quella donna è una parassita. Eppure lei siede in prima fila e sua madre in fondo alla chiesa. Si tratta di un gesto minimo, simbolico, ma carico di significato. Barnave vi legge l’arroganza di un sistema di privilegi ormai svuotato di legittimità. Naturalmente, quella scintilla agisce su un terreno già predisposto: Rousseau, Montesquieu, l’Illuminismo. E poi un piccolo pamphlet, destinato a diventare detonatore politico: Che cos’è il Terzo Stato? di Sieyès.[1] Come diceva Voltaire, i libri per cambiare il mondo devono entrare nella tasca di una giacca, altrimenti non servono a niente, e questo di Sieyès effettivamente c’entrava. Ciò che conta in questo libricino, più ancora del contenuto analitico, è il “dispositivo” che vi è racchiuso: il Terzo Stato è tutto. L’idea è potente perché totalizzante. Non diversamente dallo slogan “We are the 99%” di Zuccotti Park:[2] noi siamo la quasi totalità, l’1% è il privilegio parassitario. Nel 1789 la formula è 96%, non 99, ma la logica è identica. In un caso, quel dispositivo teorico non produce un mutamento strutturale, a parte forse l’elezione di Obama a Presidente degli Stati Uniti; nell’altro, in un contesto storico diverso, innesca un processo rivoluzionario capace di trasformare radicalmente l’ordine politico.

Un dispositivo teorico può dunque produrre effetti epocali, se incontra un contesto socio-economico e culturale favorevole. Le cause possono essere grandi o minime, strutturali o contingenti, ma ciò che conta è la combinazione tra idee, esperienze e circostanze. Ed è qui che emerge il punto di contatto con il nostro discorso. Tra i diritti imprescrittibili proclamati nel 1789, all’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, compare il diritto di resistenza all’oppressione. È una nozione centrale nel pensiero rivoluzionario: una forma laicizzata di “appello al cielo”, per usare un’espressione della tradizione politica precedente. Con l’accelerazione del tempo rivoluzionario — Benjamin dirà che fare la rivoluzione è “sparare sugli orologi” — cambia anche la configurazione di quel diritto. Nella Costituzione del 1793, all’articolo 35, la resistenza non è più soltanto un diritto: diventa un dovere. L’insurrezione contro il governo che viola i diritti del popolo è qualificata come obbligo. Qui possiamo trovare un primo aggancio con il nostro tema. In Assemblea costituente, quando Giuseppe Dossetti tenterà di inserire il diritto di resistenza nella Costituzione italiana, evocherà esplicitamente l’articolo 35 della Carta del 1793. Ecco allora il punto: il passaggio dalla rottura rivoluzionaria alla forma costituzionale non è mai lineare. Ma il diritto di resistenza rappresenta uno snodo decisivo di questa trasformazione: da gesto di ribellione a principio giuridico, da esperienza storica a norma fondamentale.

Questa introduzione ci offre la cornice entro cui collocare la nostra riflessione. L’obiettivo è provare a leggere ciò che accade in Italia, in linea generale tra il 1943 e il 1946 — o, se vogliamo spingerci fino all’entrata in vigore della Costituzione, tra il 1943 e il 1948 — come il frutto di una storia certamente nazionale, ma non isolata. Si tratta di una vicenda radicata nel contesto italiano, e tuttavia inscritta in una traiettoria più ampia della storia contemporanea, in cui esperienze di rottura politica e istituzionale hanno già conosciuto dinamiche analoghe. La Resistenza italiana e il processo costituente che ne segue non nascono in un vuoto storico: si collocano dentro una genealogia più lunga di crisi della sovranità, conflitti di legittimazione e ridefinizioni dell’ordine politico. Proprio per questo, vorrei chiedere a Giuseppe Filippetta di partire dall’elemento centrale del suo libro del 2018: l’individuazione di tratti costituenti già interni al movimento resistenziale. In particolare, vorrei chiedergli di tornare sulla questione della sovranità: chi diventa sovrano nel 1943? Come si ridefinisce il luogo della sovranità nel momento in cui l’ordine statale precedente entra in crisi? E quali processi si attivano, a partire da quell’anno, che possiamo leggere non solo come lotta di liberazione, ma come esercizio — o rivendicazione — di potere costituente?

Filippetta: Vorrei ricollegarmi a quanto diceva prima Marco Fioravanti sul rapporto tra diritto di resistenza e rivoluzione, per fare una notazione preliminare. Molto spesso – troppo spesso – l’esperienza resistenziale è stata presentata come un esercizio diffuso, potente, collettivo del diritto di resistenza: resistenza all’oppressore tedesco, resistenza al governo di Salò. Ma se guardiamo con maggiore attenzione e profondità a quella esperienza, ci accorgiamo che la categoria del diritto di resistenza è insufficiente. La Resistenza non è stata soltanto resistenza: è stata una rivoluzione. Lo è stata sia sul piano della potenza sovversiva che ha attraversato l’Italia del centro-nord – e in parte anche il Sud – nei venti mesi della guerra partigiana; sia, e forse ancor più radicalmente, sul piano della creazione di nuovi ordinamenti giuridici. Le bande partigiane non si limitarono a opporsi: istituirono. Crearono nuovi ordini giuridici che segnarono una rottura epocale nella storia istituzionale italiana.

Che la Resistenza sia stata una rivoluzione lo troviamo affermato con chiarezza negli interventi di autorevoli membri dell’Assemblea costituente, a cominciare da Aldo Moro e da Giorgio Amendola. Nei costituenti vi è piena consapevolezza del carattere costituente della lotta partigiana. E questa consapevolezza è tanto più significativa se si considera che molti di loro – Amendola in primis – avevano partecipato direttamente alla Resistenza. La Costituzione repubblicana segna dunque una rottura nella storia italiana, non solo per i suoi contenuti, ma per le modalità con cui si esercita il potere costituente e per i soggetti che lo esercitano. Tuttavia, per comprendere la natura di questa rottura, non possiamo limitarci ai lavori dell’Assemblea costituente. Dobbiamo arretrare lo sguardo fino all’8 settembre 1943. In quella data viene meno, insieme all’esercito regio, lo Stato regio. Viene meno un’autorità capace di esercitare il monopolio della violenza legittima sul territorio. Si apre una terra di nessuno giuridica, attraversata dalla violenza imprevedibile dei tedeschi e dei loro collaboratori repubblichini. Non è soltanto una crisi politica: è una frattura dell’ordine giuridico. In questa situazione di vuoto giuridico, il partigiano è colui che si rende sovrano: prende le armi per riportare ordine, legge, tranquillità e pace nelle vite di tutti e, così facendo, esercita il potere costituente. Ogni volta che una banda partigiana controlla un territorio – piccolo o grande che sia – ne disciplina la vita attraverso atti normativi, amministrativi, giurisdizionali. Si istituiscono così piccoli Stati partigiani, degli ordini politici e giuridici, che con il procedere della guerra di liberazione diventano sempre più vasti e sempre più numerosi. Questi ordini giuridici partigiani affermano principi fondamentali: libertà pluralista, eguaglianza, solidarietà, partecipazione, autogoverno. Non si tratta di enunciazioni astratte: sono principi vissuti e praticati in condizioni estreme. E sono principi che ritroviamo nella Carta costituzionale, in particolare nei primi dieci articoli, e poi in numerose disposizioni che ne danno attuazione. Per questo dobbiamo abbandonare l’immagine dell’Assemblea costituente come semplice luogo di compromesso tra notabili di partito, intenti ad alambiccare formule di mediazione. I compromessi vi furono, certamente. Ma i costituenti non operarono in un vuoto pneumatico né sotto una campana di vetro. Scrissero la Costituzione dentro il crogiolo incandescente dell’Italia post-liberazione: un’Italia attraversata da un fortissimo protagonismo collettivo – delle masse popolari, degli ex partigiani, degli operai, dei contadini, delle donne – un protagonismo anche di genere, attivato dall’esperienza rivoluzionaria della Resistenza. Quel protagonismo non si esaurisce con la fine della guerra: entra nello spazio costituente, bussa alle porte dell’Assemblea, pretende che i principi sperimentati negli ordini partigiani trovino riconoscimento e forma giuridica.

Ciò che accade a partire dalla Resistenza è dunque un processo sociale di produzione del diritto costituzionale. Non è uno Stato già costituito che si dà la propria Carta, come avvenne con lo Statuto Albertino del 1848, né un regime che modifica formalmente un assetto esistente, come fece il fascismo con le leggi cosiddette fascistissime. Qui lo Stato è crollato l’8 settembre. Il processo costituente nasce dal basso, dall’azione collettiva di soggetti che, attraverso l’esperienza partigiana, si costituiscono come soggetti politici. L’Assemblea costituente non inaugura questo processo: lo conclude e lo formalizza, confermando, integrando, esplicitando i principi fondamentali che erano già stati affermati nell’esperienza degli ordini partigiani e facendo derivare da essi una miriade di disposizioni attuative.

Questo legame diretto tra ordini giuridici partigiani e Carta costituzionale ha effetti profondi, che oggi tendiamo a rimuovere. Vi è stato un lungo lavoro di oblio – per ragioni diverse riconducibili a vari attori politici, istituzionali e sociali – che ha attenuato la consapevolezza del nesso tra Resistenza e Costituzione, tra origine rivoluzionaria e assetto repubblicano. Un nesso che emerge anche a livello di forma di Stato. Lo Stato repubblicano non è una semplice democrazia rappresentativa. Come ha insegnato Costantino Mortati,[3] è una democrazia mista: rappresentativo-parlamentare, ma innervata da forti elementi di partecipazione e autogoverno che affondano le radici negli ordini politici e giuridici partigiani. Due disposizioni lo mostrano con particolare evidenza. La prima è l’articolo 49 della Costituzione, che troppo spesso viene ricordato come la norma sul ruolo costituzionale dei partiti, ma in realtà è una norma sul concorso dei cittadini, attraverso i partiti, alla determinazione della politica nazionale, con un ruolo protagonista del singolo cittadino. L’altra è l’articolo 75, quello sul referendum abrogativo, che chiama i cittadini a esercitare direttamente il potere legislativo, sia pure nella forma dell’ablazione di norme esistenti. Anche in questo aspetto fondamentale – la determinazione della politica nazionale – riscontriamo le radici fortissime, il portato evidente e potente della Resistenza e della sua forza costituente.

Il tema della Resistenza e il passaggio costituzionale pone al centro il momento referendario del 1946, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario nel 2026. È inevitabile chiederci come legare questa ricorrenza all’esperienza precedente, cioè a quella resistenziale: come metterle in relazione, come far sì che questa connessione non sia soltanto celebrativa, ma anche formativa, didatticamente significativa. Per questo è utile approfondire ulteriormente il nesso tra esperienza resistenziale e testo costituzionale. Due momenti che spesso vengono percepiti, nel discorso pubblico e in una parte della società italiana, come separati e in qualche modo esauriti: da un lato la Resistenza, vista come un evento lontano nel tempo, che non avrebbe più molto da dire alla nostra contemporaneità; dall’altro la Costituzione, percepita – soprattutto in alcuni ambienti politici – come un testo ormai desueto, superato. Come dobbiamo intervenire, anche come studiosi e come docenti, nel dibattito pubblico per contrastare queste letture? Come possiamo sottolineare con maggiore forza quanto quei due passaggi – Resistenza e Assemblea costituente – siano in realtà strettamente interconnessi? E quanto l’idea di una Resistenza “lontana” e di una Costituzione “vecchia” non solo sia riduttiva, ma rischi di produrre un danno culturale e civile, perché spezza artificialmente un nesso che è invece strutturale nella nostra storia repubblicana? Su questo punto chiederei una riflessione a Marco Fioravanti.

Fioravanti: È indubbiamente vero che una parte della classe dirigente, alcuni organi di governo e una parte della stampa a essi vicina stanno costruendo una nuova narrazione. La cosa più grave, però, è che talvolta questa narrazione trova spazio anche in ambienti storiografici. Ed è questo l’aspetto che va contrastato con maggiore decisione: attraverso lo studio, la ricerca rigorosa, certo, ma anche con un afflato civile consapevole.

Da dove partire, allora, per rispondere a una domanda così complessa? Io credo che valga la pena partire dalla società civile che bussa alle porte dell’Assemblea costituente. Le esperienze partigiane bussano alle porte della Costituente: c’è un dentro e c’è un fuori. E io giocherei proprio su questa dialettica tra dentro e fuori.

In un libro di qualche anno fa, Costituenti ombra,[4] abbiamo provato a mettere in luce il ruolo – appunto in ombra – di alcuni luoghi: l’esilio, la detenzione, Ventotene, via Tasso, le Fosse Ardeatine. Potrei continuare. La Costituzione nasce lì, prima ancora che nelle aule dell’Assemblea. Esiste poi un trait d’union che la storiografia ha a lungo ignorato e che solo recentemente è stato riscoperto, seppure non sempre pienamente compreso nella sua importanza: il Ministero per la Costituente. Un piccolo ministero, oggi diremmo “senza portafoglio” – espressione evocativa, ma in questo caso fu tutt’altro che marginale. Ministro era Pietro Nenni, non certo una figura di secondo piano; capo di gabinetto, un giovanissimo giurista destinato a un grande futuro: Massimo Severo Giannini. Nelle mani di questi due uomini vi fu il tentativo di alfabetizzare un Paese. Di raccogliere l’esperienza resistenziale appena conclusa e di tradurla in consapevolezza costituzionale. Gli strumenti erano debolissimi, eppure in quel momento risultarono fortissimi. Un esempio: la pubblicazione e diffusione capillare, attraverso le edicole e talvolta persino nelle chiese – uno dei pochi luoghi di aggregazione rimasti –, di testi costituzionali del passato e di altri ordinamenti. Siamo nel 1946. Quei volumetti, stampati su carta di guerra, fragilissima, oggi si maneggiano quasi come incunaboli. In quelle condizioni materiali si traduce la Costituzione giapponese, si ritraduce la Magna Charta con introduzioni di studiosi come Santi Romano; Costantino Mortati presenta altri testi costituzionali. Ci si guarda indietro e intorno con gli strumenti che si hanno. È un Paese povero, ma intellettualmente in fermento.

C’è poi un altro livello, apparentemente marginale, ma proprio negli interstizi si trovano le visioni più fertili. Se guardiamo la Costituzione solo attraverso la lente dei partiti politici, possiamo dire che è un testo legato a soggetti che non esistono più. Ma l’articolo 49 – come ricordava Giuseppe Filippetta – distingue chiaramente tra cittadini e partiti, e assegna centralità ai cittadini. Se restano solo i partiti, allora sì, quel mondo è finito. Ma se restano i cittadini, la società civile, l’esperienza resistenziale, allora il testo è tutt’altro che desueto. Un esempio, forse marginale, ma rivelatore. Aldo Capitini, il “Gandhi italiano”, a Perugia nell’immediato dopoguerra organizza i COS, i Centri di Orientamento Sociale. In una società uscita devastata non solo economicamente ma anche culturalmente dalla guerra, Capitini promuove incontri pubblici nei luoghi più impensati della provincia umbra: contadini spesso analfabeti ascoltano la lettura ad alta voce di testi costituzionali e li discutono. Si potrebbe liquidare tutto ciò come populismo. Io credo sia l’esatto contrario: è il tentativo di avvicinare il Paese reale al Paese legale.

Se osserviamo l’esperienza resistenziale e post-resistenziale attraverso i cittadini – e non soltanto attraverso i partiti – la prospettiva cambia. Questo non significa denigrare il partito novecentesco. I partiti di massa – Democrazia cristiana, Partito comunista, e con altro ruolo il Partito d’Azione – furono strumenti potentissimi. Non rimpiango il Novecento, ma non lo butto a mare: quei partiti hanno avuto una funzione storica decisiva. Tuttavia, accanto al “dentro” dei partiti, c’è il “fuori” della società civile che incalza. Vorrei allora riprendere il filo interrotto tra Settecento e Novecento. Nel Contratto sociale Rousseau scrive quasi en passant: «Se non vi fossero alcuni punti sui quali tutti gli interessi si accordano, nessuna società potrebbe esistere». È una frase che non sviluppa fino in fondo, ma è decisiva. Quali sono, nel 1946, quei punti di accordo senza i quali non può nascere un progetto comune? Almeno due – come ha ricordato Gustavo Zagrebelsky: l’antifascismo e il ripudio della guerra. Su tutto il resto si discute, anche aspramente: forma di governo, forma di Stato, diritti sociali, ruolo delle donne. Ma su quei due punti vi è convergenza. Aggiungerei un terzo elemento: il rifiuto di tornare al prefascismo, allo Stato liberale ottocentesco. Le posizioni di Ranelletti, Croce, Capograssi restano minoritarie: portano in Assemblea il vessillo dell’Ottocento, ma prevale l’idea che non si possa tornare a uno Stato liberale sul modello verticale borghese monoclasse, per usare l’espressione di Massimo Severo Giannini. Si deve aprire un mondo nuovo.

Concludo tornando al diritto di resistenza e a Giuseppe Dossetti. Dossetti tenta di costituzionalizzarlo esplicitamente, recuperando un’istanza settecentesca. È un progetto che fallisce: trova l’opposizione di Togliatti e di De Gasperi. E, si può aggiungere, con argomenti non privi di fondamento. Il diritto di resistenza è un diritto extra ordinem: costituzionalizzarlo rischia di essere ambiguo o controproducente. Togliatti, con il suo consueto realismo, osserva che i partigiani non salirono in montagna perché lo consentiva un articolo dello Statuto Albertino. E tuttavia, pur non essendo scritto in Costituzione, quel diritto resta come ultima risorsa inventiva della politica, come appello estremo contro l’ingiustizia. Deve rimanere sullo sfondo: non come norma positiva, ma come possibilità sempre aperta quando l’ordine si rovescia in sopraffazione. È in questo intreccio tra dentro e fuori, tra istituzione e società, tra norma e vita, che la Costituzione continua a essere viva.

Vorrei dedicare un’ultima riflessione collegandola direttamente al volume più recente di Giuseppe Filippetta,[5] in cui affronta in modo molto incisivo il tema dell’inattuazione della Costituzione, cioè di ciò che accade a partire dal 1° gennaio 1948 in poi. Il punto è didatticamente decisivo, soprattutto in vista dell’ottantesimo che ci apprestiamo a celebrare. Se ha senso parlare della nascita della Costituzione, del suo radicamento nella Resistenza, del momento costituente, è necessario anche interrogarsi su ciò che accade negli anni Cinquanta, quando quella Costituzione viene in larga misura disattesa, rinviata, talvolta svuotata, da una parte significativa delle classi dirigenti del Paese. La tesi di Filippetta è quella di uno Stato postfascista e repubblicano che, in qualche misura, manda la Costituzione “in esilio”. È un’immagine potente, che rovescia la retorica celebrativa e ci costringe a guardare alle contraddizioni del primo decennio repubblicano. La prima domanda che vorrei quindi porre è: quali sono stati dunque gli attori – politici, istituzionali, culturali, e in parte anche economici – che hanno contribuito maggiormente a questa inattuazione della Carta costituzionale tra la fine degli anni Quaranta e tutti gli anni Cinquanta? In secondo luogo, mi sembra interessante approfondire il ruolo centrale della Democrazia cristiana, cioè del partito di governo. Un partito che non è affatto monolitico, ma attraversato da fratture profonde rispetto all’idea di Italia repubblicana da costruire. La seconda domanda riguarda quindi proprio questo aspetto: che cosa accade all’interno della DC in questo primo decennio repubblicano, e in che modo quelle tensioni interne contribuiscono a spiegare il ritardo, o la mancata attuazione, di parti fondamentali della Costituzione?

Filippetta: Noi sin dal liceo, poi anche all’università, nella nostra formazione culturale e storica, veniamo messi di fronte alla questione dell’inattuazione della Costituzione, di quella che Piero Calamandrei chiamò il “congelamento della Costituzione” da parte dei governi centristi democristiani.

Cos’è però l’inattuazione della Costituzione? È, certo, il non dare attuazione. Ma per capire che cosa sia stata davvero l’inattuazione dobbiamo prima rispondere a una domanda più radicale: che cos’è la Costituzione che avrebbe dovuto essere attuata? Troppo spesso la Costituzione repubblicana viene descritta semplicemente come un insieme di norme, di disposizioni, di principi sull’organizzazione e il funzionamento dello Stato e sui rapporti tra Stato e cittadini. Eppure, se leggiamo il testo costituzionale e gli atti dell’Assemblea costituente, ci rendiamo conto che i costituenti vollero scrivere non uno Statuto Albertino un po’ più democratico, ma una costituzione-programma: un programma giuridicamente vincolante di trasformazione della realtà economica e sociale del Paese, volto a dare attuazione – attraverso questa trasformazione – ai principi fondamentali che venivano dalla Resistenza: eguaglianza, pari dignità sociale, autogoverno, libertà pluralista, solidarietà.

Il cuore battente della Costituzione è l’articolo 3, secondo comma, che impone alla Repubblica di farsi protagonista di una profonda trasformazione dell’assetto sociale ed economico, affinché tutti e tutte abbiano le stesse possibilità effettive di esercitare i diritti costituzionalmente riconosciuti. La Repubblica, in questa prospettiva, è una comunità di eguali che lavorano e partecipano alla costruzione del futuro comune. Se la Costituzione rompe con il passato liberale – di cui parlava prima Fioravanti – lo fa perché è una Repubblica fondata sul lavoro: pone il lavoro al centro della vita collettiva e lo concepisce come ciò che unisce le persone, non come ciò che le mette in competizione per un salario più o meno misero. Se la Costituzione è questo programma vincolante di trasformazione, allora la sua inattuazione è stata molto più della temporanea mancata attuazione delle norme sul Consiglio Superiore della Magistratura o sulla Corte costituzionale. Non si è trattato soltanto di evitare controlli e contrappesi. Nella sua essenza, l’inattuazione compiuta dal centrismo democristiano è stata l’esilio del programma costituzionale di liberazione di ogni uomo e di ogni donna dal bisogno e dalla dipendenza da altri; è stata l’emarginazione della centralità del lavoro nella vita repubblicana.

Da dove nasce tutto questo? Da una doppiezza democristiana. Per decenni si è parlato della “doppiezza comunista”, del partito diviso tra l’orizzonte rivoluzionario della Resistenza e il partito nuovo togliattiano protagonista della competizione democratica. Si è parlato meno, invece, della doppiezza interna alla Democrazia Cristiana. Negli anni della Costituente vi sono due Democrazie Cristiane: quella dei dossettiani – Giuseppe Dossetti, Moro, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani – che contribuisce a scrivere un testo consapevolmente orientato a una trasformazione antiliberista dell’economia, individuando nelle libere forze di mercato una potenza da regolare per evitare la desertificazione del terreno civico e solidale su cui si fonda la democrazia repubblicana; e quella guidata da Alcide De Gasperi, affiancato da Mario Scelba, che si muove in una direzione decisamente liberista. Nei suoi interventi in Assemblea, De Gasperi si richiama spesso alle posizioni di Wilhelm Röpke, teorico ordo-liberale per il quale allo Stato spetta soprattutto garantire la concorrenza e creare le condizioni per lo sviluppo dell’iniziativa economica privata. Alla luce di questa doppiezza possiamo comprendere meglio in che cosa si sia concretata l’inattuazione. C’è un passo dei diari di Guido Carli che lo dice con chiarezza: ricordando quegli anni, scrive che «De Gasperi ed Einaudi avevano costruito in pochi mesi una sorta di ‘Costituzione economica’ che avevano posto però al sicuro, al di fuori della discussione in Assemblea Costituente».[6] È una frase rivelatrice. E anche Dossetti, in un’intervista a Leopoldo Elia e Pietro Scoppola pubblicata nei primi anni Novanta,[7] riconosce che già pochi mesi dopo l’approvazione della Costituzione, la sua parte economica era stata sostanzialmente accantonata.

Il paradosso che si produce già dal 1947 è evidente: mentre la Costituente scrive un programma di trasformazione radicale in senso antiliberista, i governi centristi adottano politiche fortemente liberiste e utilizzano la forza dello Stato per reprimere il dissenso politico e sindacale, consentendo agli imprenditori di esercitare un potere quasi assoluto nelle fabbriche e nelle campagne. Il cosiddetto miracolo economico italiano è stato reso possibile anche da salari bassissimi; e quei salari sono stati garantiti da un uso repressivo degli apparati statali contro il conflitto sociale. Dire che la guerra fredda rese impossibile l’attuazione della Costituzione è una spiegazione solo parziale. Vi furono certamente pressioni internazionali e ingerenze, ma il motivo fondamentale fu un altro: occorreva consentire ai grandi gruppi industriali e finanziari – già centrali nello Stato liberale e nel regime fascista – di mantenere il proprio potere e di continuare a guidare la società italiana. Si trattò, in sostanza, di sostituire alla Repubblica fondata sul lavoro prevista dalla Costituzione una Repubblica fondata sulla libertà dell’iniziativa economica privata.

La tendenza a considerare la Costituzione come qualcosa di anacronistico non è solo recente né appartiene esclusivamente alla destra. E tuttavia proprio questo suo presunto anacronismo la rende contemporanea. In un breve saggio, Giorgio Agamben, riprendendo una riflessione di Friedrich Nietzsche, osserva che il contemporaneo non coincide con il presente, ma è ciò che ci consente di prendere distanza dal presente per coglierne l’essenza. La Costituzione è contemporanea perché, fondata su lavoro, solidarietà e partecipazione, si stacca dal presente del neoliberismo e dei leaderismi e ci permette di vedere ciò che questo presente produce: disuguaglianza, solitudine, risentimento, erosione del civismo. Per questo la Costituzione non è soltanto il passato da cui proveniamo, ma un futuro ancora da realizzare, “oltre il ponte in mano nemica”, per riprendere l’espressione di una celebre canzone sulla Resistenza. Solo che, oggi, quella mano nemica è anche la nostra, quando rinunciamo a costruire soggettività collettive, solidarietà, azione civica; quando accettiamo di vivere isolati, ciascuno nel proprio egoismo più o meno fortunato.

 

 

Bibliografia
  • L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Feltrinelli, Milano 2012.
  • C. Colombini, Storia passionale della guerra partigiana, Laterza, Roma-Bari 2024.
  • G. De Luna, La Resistenza perfetta, Feltrinelli, Milano 2015.
  • G. Ferrara, Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano 2006.
  • G. Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Feltrinelli, Milano 2018.
  • G. Filippetta, La Repubblica senza Stato. L’esilio della Costituzione e le origini della strategia della tensione, Feltrinelli, Milano 2024.
  • M. Fioravanti, Rivoluzione e Costituzione. Saggi di storia costituzionale,, Giappichelli, Torino 2022.
  • R. Ibrido, Geopolitica costituzionale, il Mulino 2025 (le pagine dedicate alla Costituzione italiana: pp. 304-331).
  • G. Pedullà, Racconti della Resistenza europea, Einaudi, Torino 2025, specie il saggio introduttivo (Insepolti, pp. VII-LXXXVII)
  • G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, Feltrinelli Milano 1976
  • N. Urbinati, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Il Mulino, Bologna 2020.

Note:

[1] E. J. Sieyès,Qu’est-ce que le Tiers État?, 1789

[2] Zuccotti Park fu il luogo simbolo del movimento Occupy Wall Street, nato nel 2011 contro disuguaglianza economica e potere della finanza.

[3] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 9a edizione, Cedam, Padova 1975, tomo 2, p. 836.

[4] A. Buratti, M. Fioravanti (a cura di), Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48), Carocci, Roma 2011.

[5] G. Filippetta, La Repubblica senza Stato. L’esilio della Costituzione e le origini della strategia della tensione, Feltrinelli, Milano 2024

[6] G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 15.

[7] L. Elia, P. Scoppola, A colloquio con Dossetti e Lazzati, il Mulino, Bologna 2003, pp. 50, 56-57.

Dati articolo

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Titolo: Rivoluzioni, Resistenza, Costituzione, Costituenti: intervista a Marco Fioravanti e Giuseppe Filippetta
DOI:
Parole chiave: , , , ,
Numero della rivista: n.25, giugno 2026
ISSN: ISSN 2283-6837

Come citarlo:
, and , Rivoluzioni, Resistenza, Costituzione, Costituenti: intervista a Marco Fioravanti e Giuseppe Filippetta, in Novecento.org, n.25, giugno 2026.

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