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Franca Viola. Persistenze e mutamenti del diritto di famiglia nell’Italia repubblicana

Abstract

I primi decenni della storia dell’Italia repubblicana sono caratterizzati dalla mancata parità tra uomini e donne nell’Italia repubblicana nella sfera privata, nonostante i dettami contrari della Carta costituzionale e una società in forte cambiamento. Le disparità perdurano fino alla riforma del codice di famiglia (1975) e all’abolizione del delitto d’onore (1981). In particolare ci si sofferma sulla vicenda di Franca Viola, che non accetta il matrimonio riparatore dopo essere stata violentata e segregata. In Italia la violenza sessuale è stata inclusa tra i reati contro la persona nel 1996.

Durata

2/4 ore.

franca viola la moglie più bella ornella muti

Ornella Muti e Alessio Orano nel film “La moglie più bella”, ispirato alla storia di Franca Viola.
Immagine tratta da http://programma.sorrisi.com/la-moglie-piu-bella-240970/

Testo per i docenti

Premessa

La nota vicenda di Franca Viola, sequestrata e violentata da Filippo Melodia nel 1965, e che, contrariamente alle consuetudini del tempo, non accetta il matrimonio riparatore, costituisce un punto di vista privilegiato per riflettere sulle persistenze delle disparità di genere e di consuetudini arcaiche nel diritto di famiglia dell’Italia repubblicana fino ad anni assai recenti.

Donne inferiori per la scienza

Con il decreto 1° febbraio 1945, n. 23 e il decreto 10 marzo 1946, n. 74 in Italia le donne vedevano riconosciuto il diritto di eleggere i propri rappresentanti politici e di essere a loro volta elette. Il percorso che conduce alla parità dei diritti fu lungo. Partiva dalla convinzione che le donne fossero inferiori: una convinzione motivata anche da argomentazioni scientifiche.

Nella seconda metà dell’Ottocento tale era la convinzione della scienza positivista, come scrive Bruno Wanrooj: «L’attenzione da parte della scienza positivista per le differenze assunse immediatamente uno specifico valore ideologico. Decine di misurazioni documentarono l’inferiorità fisica delle donne, come il peso del cervello e le dimensioni del cranio. Altri esempi di inadeguatezza femminile erano la brevità degli arti e dello scheletro, la ridotta peluria facciale, le minori dimensioni degli organi interni e la scarsità di globuli rossi. Quando gli scienziati positivisti scoprirono che le donne avevano pulsazioni più frequenti, più grasso corporeo e il tronco più lungo di quello degli uomini, sottolinearono che questa caratteristiche erano tipiche anche dei bambini e quindi segni di infantilismo fisico.

La donna insomma era considerata un eterno minore, come d’altra parte aveva “scientificamente” affermato Alexander Eker nel 1866, elaborando la teoria dell’infantilismo per spiegare le differenze anatomiche tra cranio maschile e cranio femminile.

L’inferiorità esteriore, fisica, rifletteva per la cultura dell’epoca un’inferiorità intellettuale e psicologica. L’opera di Cesare Lombroso e di Guglielmo Ferrero La donna delinquente, la prostituta e la donna normale (1893) rappresenta in questo senso uno dei testi più significativi. Proclamando che la maternità è l’essenza della femminilità normale, la scienza positiva rinforzava gli stereotipi tradizionali dell’epoca. Scrive ancora Wanrooj: «la maternità rappresentava il nucleo della personalità femminile o, per restare più fedeli al testo di Lombroso e Ferrero, la causa ultima dell’inferiorità della donna: per tutti comunque definiva l’essere donna»

Donne inferiori per il diritto

Anche nella sfera privata, definito l’ambito femminile per eccellenza, le donne non solo non avevano pari diritti rispetto agli uomini, ma vivevano una condizione subordinata: questa perdurò fino al 1975, anno della riforma del diritto di famiglia. Fino a quel momento il diritto italiano prevedeva un capofamiglia e questo era il marito.

Al riconoscimento dei diritti politici, sancito dalla Costituzione, infatti, l’Italia repubblicana non associava la revisione del diritto civile e penale riguardo alla famiglia.

Il modello gerarchico di famiglia era trasmigrato dall’Italia liberale, allo stato fascista, alla Repubblica senza sostanziali revisioni. Era stata ereditata, pertanto, anche la disparità nel trattamento dell’adulterio, cioè rispetto al comune obbligo di fedeltà tra i coniugi. Mentre l’art. 353 del codice penale Zanardelli (1890) stabiliva che «la moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi», l’art. 354 dello stesso codice prevedeva le stesse pene per l’adultero, ma l’infedeltà maschile si dava solo quando mantenesse «una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove». Questa disparità rimase tale fino al 1968, quando una sentenza della Corte costituzionale ne dichiarò appunto l’incostituzionalità.

Tale formulazione trovava le sue radici nei diversi valori simbolici e sociali incarnati dai ruoli di moglie e di marito all’interno della compagine familiare. La fedeltà della moglie risultava coessenziale al suo stato di persona soggetta alla potestà del marito, verso il quale la donna era tenuta a prestare il “debito coniugale” in condizioni di esclusività assoluta. La fedeltà del marito assumeva una connotazione ben diversa: la sua violazione aveva rilevanza soltanto quando si estrinsecava in un rapporto abituale (di concubinato) che avesse per di più assunto una dimensione istituzionale visibile. «Mentre l’adulterio della moglie colpiva una prerogativa, quasi di diritto feudale, del marito, il concubinato delineava una sorta di indegnità per la condotta di vita alternativa rispetto alla funzione di capo famiglia e di titolare dell’autorità maritale» [Padovani 1997].

Le riforme del 1975 e del 1981

La condotta sessuale femminile garantiva l’onore della famiglia. Fino al 1981, l’onore è rimasto centrale, anche nel diritto penale. A parte l’adulterio (che prevedeva reciprocità), qualsiasi rapporto sessuale tenuto dalla figlia o dalla sorella nubile (o vedova) poteva suscitare l’ira giustificata del genitore o del fratello, dal momento che rappresentava una macchia sull’onore della famiglia, che poteva essere vendicata con un delitto, punito con pene assai lievi. Nel delitto d’onore le vittime normalmente designate erano esclusivamente di sesso femminile.

Il delitto d’onore rappresentava né più né meno che l’abdicazione dell’autorità statuale di fronte a una giustizia patriarcale, basata sul riconoscimento di un’autorità familiare esercitabile nei confronti di determinati soggetti responsabili di deviazioni sessuali significative rispetto alla moralità del gruppo [Padovani 1997].

Solo con la legge n. 442 del 1981 si modificava l’art. 578 del codice penale del 1930 e la causa dell’onore veniva cancellata da tutti i reati che prima la prevedevano.

Fino al 1996, anche uno stupro ledeva l’onore della famiglia. Fu solo in quell’anno, infatti, che la violenza sessuale diventò un delitto contro la persona e non più contro l’ordine della famiglia. Legata a questo concetto dell’onore è anche la funzione riparatrice del matrimonio, quando viene celebrato tra la vittima e l’autore della violenza carnale (art. 544 del codice penale, abolito con la L. 442/1981). L’uomo poteva restituire a una donna l’ “onore” che le aveva tolto con la violenza, sposandola. L’unico espediente che a essa veniva offerto per “salvarsi” era quello di acconsentire al matrimonio con il proprio stupratore, che in questa maniera, oltre che scampare il carcere, acquistava anche titoli di merito, per aver ridonato alla ragazza quella rispettabilità che solo il matrimonio concedeva a una donna.

La verginità era, per una donna, un valore irrinunciabile, che segnava un confine netto tra quella che sarebbe divenuta una buona madre di famiglia e una prostituta. La verginità per una donna doveva essere il dono da offrire al marito la prima notte di nozze, corollario di una vita sessuale che escludeva il piacere, poiché rimaneva circoscritta esclusivamente nell’ambito della maternità. La doppia morale sessuale era sancita fino al 1958 dall’esistenza della prostituzione di Stato, abolita da quella che è conosciuta come legge Merlin (L. 75/1958).

Anche nel caso delle donne non più vergini a causa di una violenza sessuale, Lombroso e Ferrero avevano affermato che «la donna perfettamente onesta preferisce uccidersi», assioma richiamato nel 1950 con la canonizzazione di Maria Goretti e che alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno riportato in auge anche in tempi assai recenti, come la famosa sentenza dei jeans, nella quale l’accusato viene prosciolto in quanto si ritiene che la presunta vittima abbia invece consentito alla violenza, essendosi sfilata i jeans, notoriamente un indumento piuttosto ostico da togliere (1636/1999).

Franca Viola

Il 26 dicembre 1965, all’età di 17 anni, Franca Viola venne rapita ad Alcamo da Filippo Melodia, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rimi. La ragazza fu  violentata e sequestrata per alcuni giorni, fino a che i carabinieri non riuscirono a liberarla, il 2 gennaio 1966.

Ancora nella Sicilia degli anni ’60, molti ritenevano che una ragazza, una volta subito un rapporto sessuale, per salvare il suo onore non aveva altra possibilità che sposare il suo violentatore. In caso contrario sarebbe rimasta nubile, sarebbe stata additata come “donna svergognata”. Sarebbe stata disonorata anche la sua famiglia. Franca Viola si oppose a questa consuetudine. Non accettò il matrimonio riparatore.  Anzi, suo padre, in accordo coi carabinieri, preparò una trappola: finse di acconsentire alle nozze e dette un appuntamento ai rapitori. Quando questi rientrarono in paese, furono tutti arrestati.

La famiglia Viola, che aveva contravvenuto alle regole di vita locale, fu soggetta a pesanti intimidazioni. Il caso sollevò in Italia un violento dibattito. Giunse perfino in parlamento. Durante il processo che ne seguì, la difesa tentò invano di screditare l’immagine della ragazza. Sostenne che questa aveva acconsentito alla “fuitina” (così era chiamata la fuga d’amore consensuale), allo scopo di mettere la propria famiglia di fronte al fatto compiuto. E che i contrasti erano nati per questioni finanziarie relative al matrimonio.

Filippo Melodia venne condannato a 11 anni di carcere per violenza carnale, violazione di domicilio, lesioni e danneggiamenti.

Franca Viola diventò in Sicilia – e nel resto dell’Italia –  un simbolo di libertà e dignità per tutte quelle donne che, dopo di lei, subirono le medesime violenze. Si sposò nel 1968 con un giovane del suo paese, un ragazzo con il quale era fidanzata dall’età di 14 anni.

Bibliografia
  • Di Bella M. P. 1983, Mythe et histoire dans l’élaboration du fait diver : le cas Franca Viola, “Annales. ESC”, 4, pp. 827-842;
  • Guidi L. 1989, L’onore e il sacro. Strutture sociali e spazi sacri, in Fiume G (acd.), Onore e storia nella società mediterranee, Palermo: La Luna;
  • Wanrooij B. P. F. 1990, Storia del pudore. La questione sessuale in Italia. 1860-1940, Venezia: Marsilio;
  • Corbain A. (acd.) 1992, La violenza sessuale nella storia, Roma-Bari: Laterza;
  • Gibson M. 1995, Stato e prostituzione in Italia. 1860-1915, Milano: Il Saggiatore;
  • Pick D. 1999, Volti della degenerazione. Una sindrome europea. 1848-1918, Firenze: La Nuova Italia;
  • Padovani T. 1997, I delitti nelle relazioni private, in Violante L. (acd), Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, Torino: Einaudi;
  • Gibson M. 2004, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Milano: BrunoMondadori;
  • Bellassai S. 2006, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Itala degli ani cinquanta, Roma: Carocci;
  • Gundle S. 2009, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Roma-Bari: Laterza;
  • Bellassai S. 2011, L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea, Roma: Carocci.

Filmografia

  1. Germi, Divorzio all’italiana (1961)
  2. Germi, Sedotta e abbandonata (1964)
  3. Damiani, La moglie più bella (1970)

Docu-film

  1. Roghi, Arriva il divorzio. Le donne negli anni Sessanta (http://www.correvalanno.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-8a1c1cae-ecdb-49d6-ae3c-97b045830c94.html)

Dossier documenti
  1. Codice penale (1930), art. 544, 587, 592; Legge 442/1981.

I documenti, di ordine giuridico, vertono sul delitto d’onore e la sua abolizione. Consentono di riflettere sull’onore come attenuante, aggiungendo il tassello dell’infanticidio.

  1. Sentenza shock della Cassazione sulla vicenda di una 14enne, «La Repubblica», 17 febbraio 2006.

Il documento, di tipo giornalistico, parla della violenza sessuale. Consente di riflettere sulle persistenze nella considerazione sociale della donna violentata, sulla quale continua ad aleggiare una certa corresponsabilità, una considerazione sociale che ha lunghe radici culturali.

  1. Filmato: www.raistoria.rai.it/articoli/il-coraggio-di-franca/23417/default.aspx; Franca Viola premiata al Quirinale. Si ribellò al matrimonio riparatore, in «Sicilia in rosa», 10 marzo 2014.

I documenti, il primo un filmato di RaiStoria, il secondo giornalistico, riguardano la vicenda di Franca Viola. Consentono di riflettere sul cambiamento nella considerazione sociale della giovane a distanza di tempo.

Testo per gli studenti

Franca Viola

Nel 1946 la nascita della Repubblica portò alla scrittura della Costituzione, che riconosceva per la prima volta agli Italiani e alle Italiane un’importante serie di diritti. Già sul finire della guerra alle donne erano stati riconosciuti il diritto di votare e quello di essere elette.

Tuttavia nell’Italia repubblicana rimasero per lungo tempo intatte discriminazioni essenziali all’interno della sfera familiare.

Fino a una sentenza della Corte costituzionale del 1968, il codice penale trattava in maniera molto diversa l’infedeltà femminile e quella maschile. Le pene previste erano le stesse, ma la definizione del reato era molto diversa e molto più grave per la moglie. E, fino al 1975, anno della revisione del diritto di famiglia, il codice civile riconosceva un solo capofamiglia e lo individuava nel marito. Alla sua autorità erano sottoposti la moglie e i figli minorenni

Il cammino che ha portato all’uguaglianza tra i coniugi ha visto tante donne battersi contro ideologie radicate da secoli. Tra queste Franca Viola, che per prima in Italia ha rifiutato il matrimonio riparatore. Fino al 1981 esisteva, infatti, il matrimonio riparatore tra chi aveva commesso e chi aveva subito una violenza sessuale. Il matrimonio portava all’annullamento della pena perché si riteneva che altrimenti una ragazza non più vergine non avrebbe mai trovato marito. In quegli anni, e fino al 1996, la violenza sessuale non era considerata un reato contro una persona, ma contro l’onore delle famiglie. Una ragazza non più vergine era quindi considerata “disonorata”, “perduta” e chi subiva violenza veniva sospettata di aver acconsentito o addirittura provocato la violenza, come mostrano alcune sentenze recenti. La L. 442/1981 aboliva non solo il matrimonio riparatore, ma eliminava l’onore come scusante rispetto a un delitto.

Nel 1965, all’età di 17 anni, Franca Viola viene rapita, segregata e violentata da Filippo Melodia, aiutato da alcuni complici. Con Franca viene portato via anche il fratellino che non si vuole in nessuna maniera staccarsi dalla sorella e che viene rilasciato il giorno seguente. Dopo 8 giorni di prigionia il padre della ragazza viene contattato dai parenti del rapitore per “sistemare” l’accaduto concedendo in sposa la figlia al proprio aguzzino, ma l’uomo avverte invece i Carabinieri. Filippo Melodia viene arrestato, ma conta ancora sul matrimonio “riparatore” che, come prevedeva la legge italiana, scagionava lo stupratore che sposava la propria vittima.

Franca Viola, appoggiata dalla famiglia, si ribellò a questo codice dell’“onore” e mandò a processo il proprio aguzzino. Il prezzo da pagare fu altissimo: minacce, ricatti e anche ostilità di una parte dell’opinione pubblica. Franca Viola però ha affermato: «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».

La sua scelta coraggiosa e rivoluzionaria contribuì a cambiare la storia dei rapporti di genere in Italia.

Documenti

Doc. 1. I codici e le leggi

Codice penale (1930), art. 544: Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Codice penale (1930), art. 587: Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581.

Codice penale (1930), art. 592: Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell’art. 61

LEGGE 5 agosto 1981 n. 442

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1981 n. 218)

Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore.

La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

Doc 2.

«La Repubblica», 17 febbraio 2006

Sentenza shock della Cassazione sulla vicenda di una 14enne
Il patrigno aveva abusato di lei. “Aveva già avuto rapporti”
“Se la vittima ha avuto esperienze la violenza sessuale è meno grave”
ROMA – È meno grave la violenza sessuale su una minorenne – anche se si tratta di una ragazzina di appena quattordici anni – se la vittima ha già “avuto rapporti sessuali”. Perché “è lecito ritenere” che siano più lievi i danni che la violenza sessuale provoca in chi ha già avuto rapporti, con altri uomini, rispetto a chi non ne avuti affatto. E’ questa l’opinione della Terza sezione penale della Cassazione.
In sostanza i giudici pensano – anzi ne sono più che sicuri, tanto che hanno accolto questo punto di vista (sostenuto dall’autore dell’abuso) – che sia di più modeste proporzioni l’impatto devastante della violenza sessuale quando a subirlo è una adolescente non più vergine. Questo perché – spiegano – “la sua personalità, dal punto di vista sessuale” è “molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.

 La sentenza ruota intorno al caso di una ragazzina di 14 anni e il suo patrigno e convivente della madre, un cagliaritano di 40 anni. L’uomo viene condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti della ragazzina e fa ricorso. La corte d’Appello di Cagliari il 25 novembre 2003 gli rifiuta lo sconto di pena che aveva chiesto sulla base delle “modalità innaturali del rapporto”, ritenuti tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.

Il caso arriva in Cassazione e si chiude con la sentenza di oggi. Secondo i giudici, nonostante la condotta dell’uomo sia “riprovevole”, ci sono dei distinguo da fare. Il primo è la consapevolezza della ragazzina. “L’imputato, infatti, – ricorda il relatore Franco Mancini – intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale”.

Doc. 3

Filmato: www.raistoria.rai.it/articoli/il-coraggio-di-franca/23417/default.aspx

Franca Viola premiata al Quirinale. Si ribellò al matrimonio riparatore, in «Sicilia in rosa», 10 marzo 2014.

L’8 marzo 2014 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha insignito Franca Viola dell’onorificenza di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica, «per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore, che ha segnato una tappa fondamentale nell’emancipazione della donna nel nostro Paese». A Roma con uno dei figli, Mauro, e la nuora Barbara, Franca Viola, che in tutti questi anni ha evitato uscite pubbliche, era visibilmente emozionata.

Attività didattica
  1. Contestualizzazione dello studio di caso
  1. Cerca nel manuale o in altre fonti attendibili le notizie che riguardano la condizione femminile italiana nel secondo dopoguerra.
  2. Cerca sul manuale o in altre fonti attendibili i dati che ti permettono di rispondere a queste domande: In che anno in Italia è stato riformato il diritto di famiglia rendendo i coniugi uguali nei diritti e nei doveri?
  3. In che anno in Italia è stato abolito il delitto d’onore?
  4. In Italia esiste una legge che punisce la violenza sessuale come reato alla persona: in che anno è stata approvata?
  1. Rapporto testo documento
  1. Sottolinea nel testo le parti in cui si fa riferimento a importanti cambiamenti legislativi e cerca tra i documenti tali atti normativi. Annota a fianco del testo il riferimento al documento.
  2. Sottolinea nel testo le parti che si riferiscono alla violenza sulle donne e cerca tra i documenti i passi in cui si fa riferimento alla violenza e alle donne che l’hanno subita. Annota affianco al testo il riferimento al documento.
  3. Nel testo si parla del delitto d’onore. Tra i documenti individua quello in cui si fa riferimento a un delitto contro i neonati. Annota affianco al testo il riferimento al documento.
  4. Cerca nel testo i passi relativi a Franca Viola e poi analizza i documenti che ti permettono di approfondire le reazioni suscitate dalla sua vicenda. Annota a fianco del testo il riferimento al documento.
  5. Nel testo si dice che era necessario per le donne che subivano violenza “dimostrare” di non aver voluto il rapporto sessuale. Cerca tra i documenti quelli che trattano questo tema. Annota a fianco del testo il riferimento al documento.
  1. Analisi dei documenti
  1. Attraverso la lettura complessiva dei documenti spiega per quali ragioni la scelta di Franca Viola ha rappresentato un atto non comune e di grande coraggio.
  1. Integrazione al testo
  1. Immagina di essere lo storico che lavora in un team che deve produrre un documentario su Franca Viola. Scrivi una sceneggiatura o uno storyboard, facendo riferimento ai testi.
  2. Facendo riferimento all’affermazione di Franca Viola contenuta nel testo rifletti con i compagni di classe sui concetti di onore, di libertà e di amore. Puoi accennare anche al fenomeno dei “femminicidi”.

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Dati articolo

Autore:
Titolo: Franca Viola. Persistenze e mutamenti del diritto di famiglia nell’Italia repubblicana
DOI: 10.12977/nov191
Parole chiave: , , , ,
Numero della rivista: n.8, agosto 2017
ISSN: ISSN 2283-6837

Come citarlo:
, Franca Viola. Persistenze e mutamenti del diritto di famiglia nell’Italia repubblicana, in Novecento.org, n. 8, agosto 2017. DOI: 10.12977/nov191

Dossier n. 8, agosto 2017

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